Art. 1
SEDE
L’Associazione A.P.E.I. Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana ha sede legale in Brescia in Via Montello 47. Le variazioni di indirizzo all’interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.
Art. 2
SCOPO E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:
- Confronto, crescita e tutela dell’attività professionale
Può inoltre esercitare, in via secondaria e strumentale, le seguenti ulteriori attività:
- Pubblicazione di libri
- Realizzazioni prodotti video tematici
- Eventi di promozione del settore
- Partecipazione in programmi radio e/o televisivi
L’Associazione, nel rispetto delle inderogabili norme di legge, può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazioni pubbliche, al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.
Art. 3
ASSOCIATI
Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all’esercizio delle attività che ne sono l’esplicazione. Sono associati i fondatori dell’Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell’organo amministrativo.
Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell’Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell’assenza di discriminazione fra le persone.
Gli associati sono dunque tenuti all’adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l’obbligo di contribuire alle necessità economiche dell’Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall’Organo Amministrativo.
Art. 4
VOLONTARI
L’Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell’opera di volontari. Sono volontari coloro che, per libera scelta, svolgono attività in favore dell’Associazione o di progetti della stessa, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.
I volontari devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.
Art. 5
CANDIDATI E AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI
Per poter aderire all’Associazione bisogna essere una eccellente realtà imprenditoriale italiana o internazionale legata al mondo della pasticceria, gelateria, cioccolateria e lievitazione dolce con una storicità aziendale di almeno due anni di effettiva attività lavorativa.
Per poter presentare domanda di adesione all’associazione il candidato dovrà appartenere ad una delle seguenti categorie:
- Pasticcere
- Gelatiere
- Cioccolatiere
- Lievitista dolce
- Dirigente d’impresa legato al settore della pasticceria, gelateria, cioccolateria e della lievitazione dolce.
- Parente o famigliare di un associato purché attivo sotto il profilo professionale all’interno della medesima azienda.
Non possono fare richiesta di appartenenza all’associazione i consulenti, i dimostratori, i pastry chef ad esclusione di coloro che esercitano l’attività di pasticceria diretta. Possono tuttavia operare dimostrazioni, anche retribuite, per conto dell’associazione. I fondatori e coloro che contribuiranno alla prima costituzione dell’associazione, nonché gli ex Accademici AMPI, hanno i requisiti Associativi e non sono tenuti al superamento di esami per essere ammessi. Il medesimo trattamento verrà riservato ad una figura professionale di particolare eccellenza che il Consiglio Direttivo potrà valutare annualmente di far aderire.
È necessario fare domanda scritta con raccomandata A.R. o per mezzo mail all’indirizzo PEC dell’associazione. Da tale data entro 90 giorni un organismo predisposto da parte dell’associazione si attiverà per fare le prime valutazioni che verranno poi riportate al Consiglio Direttivo tramite una relazione scritta. Qualora l’esito risultasse positivo il richiedente è abilitato a sostenere la prova d’esame davanti all’assemblea
Art. 6
PROVA D’ESAME
L’ingresso in associazione è subordinato al superamento di due differenti esami. In prima istanza il richiedente, a proprie spese, dovrà concertare una visita presso il proprio negozio e laboratorio da parte della Commissione che valuterà il rispetto degli standard necessari per poter aderire all’associazione stessa. Tali requisiti sono legati alla pulizia, all’igiene, all’organizzazione, alla gestione delle materie prime nonché ingredienti ed alle capacità e qualità produttive. Al superamento del primo passaggio il candidato riceverà un invito per sostenere, davanti all’assemblea degli associati in occasione del simposio tecnico, un esame inerente alle proprie funzioni aziendali divulgando all’assemblea le proprie conoscenze.
Art. 7
RECESSO
La qualifica di associato è a tempo indeterminato tuttavia è prevista la possibilità di recesso dall’Associazione stessa dandone comunicazione all’Organo Amministrativo con raccomandata A.R. o per mezzo mail all’indirizzo PEC dell’associazione.
Il recesso ha effetto immediato, ma non libera il recedente dall’obbligo di pagare la quota associativa per l’anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo. In ogni caso non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.
Art. 8
ESCLUSIONE
L’associato che sia venuto meno, in modo grave, ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso in via definitiva con deliberazione motivata dell’Organo Amministrativo.
Art. 9
OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI
L’iscrizione all’associazione ha un costo mensile di 250 euro. Di tale quota 25 euro mensili verranno finalizzati ad un fondo di solidarietà che, a discrezione del consiglio direttivo, potrà essere impiegato per assistenza sociale di tipo straordinario nei confronti di uno o più associati. Tale fondo non deve essere restituito da parte dell’associato che ne ha beneficiato. La quota di iscrizione restante servirà per coprire parte dei costi naturali e fisiologici dell’associazione stessa. Il pagamento della quota avviene tramite RID mensile bancario che verrà obbligatoriamente firmato dall’associato all’atto dell’iscrizione. In caso di inadempienza da parte dell’associato dopo tre quote non versate l’associato verrà automaticamente sospeso. Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell’esclusione l’associato può essere riammesso, con delibera favorevole del Consiglio Direttivo, senza dover nuovamente sostenere l’esame di ammissione.
L’iscrizione all’associazione comporta l’obbligatorietà di partecipare a due incontri annuali che si svolgeranno durante il periodo primaverile ed autunnale. Durante il primo incontro annuale avverranno le premiazioni dei quattro associati (uno per ogni categoria) per il miglior prodotto. Nella medesima occasione verranno premiate le aziende tecnologiche e di materie prime meritevoli di menzione da parte dell’associazione.
Art. 10
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono Organi dell’Associazione:
a) Assemblea degli associati
b) Consiglio Direttivo
c) Presidente
d) Organo di Controllo
e) Commissione
Art. 11
ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
A) Funzioni
L’assemblea degli associati:
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e dell’Organo di controllo;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali e delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che procedono all’esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.
B) Convocazione
L’Assemblea è convocata dall’Organo Amministrativo, presso la sede dell’Associazione o in altro luogo in Italia o all’estero, almeno una volta all’anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.
L’assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità, o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.
L’assemblea è convocata mediante avviso, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza, dell’eventuale data di seconda convocazione e l’elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell’avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell’assemblea.
La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all’indirizzo PEC di posta elettronica, comunicato dall’associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all’Associazione.
L’avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l’assemblea.
C) Diritto di voto
Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti; si considera quale data d’iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell’associato. Ciascun associato esprime un solo voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all’avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 1 (una) delega.
Il voto si esercita in modo palese.
L’associazione non potrà mai superare il numero di cento associati.
D) Svolgimento
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente, o dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall’Associato indicato dall’assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell’assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell’Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l’opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell’Assemblea.
Il Presidente dell’Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell’Assemblea può ammettere l’intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l’informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.
L’assemblea si svolge, normalmente, alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall’avviso di convocazione.
Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell’avviso di convocazione, le riunioni dell’assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
a) che sia consentito al Presidente dell’assemblea l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;
b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.
Verificandosi tali presupposti l’assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.
E) Maggioranze
L’Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.
In seconda convocazione l’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
Art. 12
PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.
È eletto all’interno dall’Assemblea e presiede il Consiglio Direttivo curando l’esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile. In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente delega le proprie attribuzioni al Vicepresidente che viene eletto dal Consiglio Direttivo medesimo.
Art. 13
ORGANO DI CONTROLLO
A) Funzioni
Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l’assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.
I componenti l’Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell’assemblea che approva il bilancio.
B) Composizione
Se collegiale, l’Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali. I componenti l’Organo di Controllo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
La scadenza dell’Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.
Ai componenti l’Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell’art. 2399 cod. civ. La funzione di componente l’Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.
Art. 14
REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l’Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all’Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Art. 15
COMMISSIONE
La Commissione è composta da 2 (due) membri, che verranno nominati dal Consiglio Direttivo con le maggioranze previste dal presente statuto fra associati e non, aventi i requisiti per svolgere l’incarico previsto dal precedente articolo 6.
Art. 16
PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
A) Composizione
Il patrimonio dell’Associazione è l’insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell’Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.
B) Funzione
Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all’art. 2.
In coerenza con l’assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.
Art. 17
BILANCIO
L’esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all’assemblea degli associati per l’approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l’indicazione di proventi e oneri dell’Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l’andamento economico e gestionale dell’Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall’Organo di Controllo e/o dal Revisore.
Art. 18
DEVOLUZIONE
In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.
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